I Patroni

 

Normativa canonica (Chiesa cattolica)

Urbano VIII

Fino al Decretum super electione sanctorum in patronos di papa Urbano VIII (23 marzo 1630) la scelta dei santi patroni dei luoghi era operata indistintamente dalla Chiesa e dalle istituzioni civili, talvolta eleggendosi al patronato finanche i santi non canonizzati. Col decreto il pontefice pose fine agli arbitri fino ad allora perpetrati ed impose regole severe per l’elezione dei santi tutori, rendendo obbligatoria l’approvazione pontificia e imponendo un iter che prevedeva il voto ufficiale dell’ordinario diocesano, del clero secolare, di quello regolare e della popolazione del luogo interessato dal patrocinio, per poi trasmettersi l’incartamento alla Congregazione dei Riti per una meticolosa analisi dello stesso.

Dalla promulgazione del decreto in poi, la Chiesa non riconobbe i patroni istituiti senza il rispetto della procedura, mentre i patronati preesistenti, eccetto quelli relativi a santi non ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa, furono generalmente conservati e considerati ab immemorabili. Si introdusse anche la distinzione, in funzione dei calendari liturgici locali, tra patroni principali (patronus principalis o praecipuus) – da celebrarsi con rito doppio di prima classe, ottava e precetto – e patroni secondari (patronus minus principalis o secundarius) – da celebrarsi con rito di seconda classe -, invitando a istituire, dove possibile, solo un patrono principale per luogo, proprio per non complicare la rubrica diocesana con troppe celebrazioni solenni. Laddove comunque risultarono istituiti più patroni precipui, essi furono indicati come aeque principales (ugualmente principali) o, più raramente, compatroni principales (patroni principali insieme con altri).

Paolo VI

Il decreto del 1630 è restato in vigore fino alla comparsa delle Normae de patronis constituendis promulgate il 19 marzo 1973 da papa Paolo VI, che hanno semplificato la procedura di elezione conservando, tuttavia, lo spirito del documento secentesco. Ribadendo quanto espresso dalle istruzioni De calendariis particularibus del 1961[1] e Calendaria particularia del 1970,[2] le nuove norme, infatti, stabiliscono sì una riduzione del numero dei santi patroni per snellire i calendari liturgici delle Chiese particolari (laddove possibile «ci sia un solo patrono»; «I patroni, sia principali sia secondari, costituiti in passato per particolari circostanze storiche, come pure i patroni scelti per situazioni straordinarie, per esempio la peste, la guerra o altra calamità, oppure a motivo di un culto speciale attualmente in disuso, d’ora in poi non devono più essere onorati come patroni») ma soprattutto confermano che la scelta del patrono spetta a coloro che godono della sua protezione, e quindi non solo al vescovo e al clero ma anche e soprattutto al popolo che è esplicitamente chiamato a esprimersi mediante pubbliche consultazioni.